APPUNTI E DISAPPUNTI

Giovedì 20 scorso il Tribunale di Roma ha emesso la sentenza in ordine al processo di primo grado, giornalisticamente intitolato il “processo di mafia Capitale”. Da chi segue con attenzione ed intelligenza le vicende giudiziarie italiane, era ritenuto abbastanza probabile che l’aggravante della associazione mafiosa di cui all’art. 416 bis del codice penale (Legge Rognoni – La Torre), sarebbe caduto. La normativa Rognoni – La Torre prende il nome dall’on. Pio La Torre, Segretario Regionale del PCI siciliano, presentatore nel marzo 1981 della proposta di legge n.1581 contenente misure per la prevenzione e la repressione del fenomeno mafioso, ucciso dalla mafia il 30 aprile del 1982 e dall’allora Ministro di Grazia e Giustizia Virginio Rognoni, che fece proprio la proposta di legge n. 1581 integrandola con due decreti legge contenenti norme di carattere patrimoniale e di interpretazione autentica delle norme contenute nella proposta 1581. La legge fu approvata nel settembre 1982 e si è dimostrata uno strumento insostituibile nella lotta alla mafia. Il primo ad utilizzare tale normativa in un procedimento di corruzione diffusa, che vedeva implicati numerosi uomini politici importanti ed influenti, fu l’allora giovane Giudice Istruttore del Tribunale di Savona, Francantonio Granero il quale chiese il rinvio a giudizio (per i reati di cui agli artt. 110, 81cpv, 416 e 416bis del codice penale) di Alberto Teardo, già Presidente della Regione Liguria ed altre 41 persone. Anche allora il Processo si concluse con condanne pesanti per gli imputati ritenuti colpevoli e con alcune assoluzioni. Ma, anche in quel caso, come nel recentissimo Processo di Roma, l’aggravante di cui all’art. 416 bis non fu ritenuta applicabile. Nel 1985 (la norma era divenuta legge meno di tre anni prima) la mancata applicazione dell’aggravante “mafiosa” fu una scelta coraggiosa del Collegio giudicante di Savona composto da Gennaro Avolio, presidente, Vincenzo Ferro, giudice estensore, Caterina Fiumanò, giudice a latere. Le motivazioni furono illustrate dalla brillante ed acuta penna di Vincenzo Ferro, il quale sottolineò che l’applicazione della normativa penale “ordinaria” era la risposta “… a quanto di sottilmente eversivo vi può essere in una criminalità che tende a costruire la propria impunità ed il proprio successo sulle incertezze e sulle lacune del diritto positivo… [Una decisione diversa] sarebbe , anzitutto, sintomo e manifestazione della debolezza del sistema a favore di chi tale sistema vuole distruggere…”. Cioè da parte del Collegio Giudicante si è voluto rivendicare la capacità di inquadrare correttamente il reato, all’interno della normativa penale “ordinaria”, senza dover mutuare da una legislazione “speciale” gli strumenti per fare giustizia. Negli anni seguenti la Cassazione ha allargato le maglie dell’applicabilità dell’aggravante di cui all’art. 416 bis, ma tale allargamento non è stato ritenuto sufficiente dal Tribunale di Roma che, nella sostanza ha ragionato, come già 32 anni prima fu fatto dal Tribunale di Savona. La mafia è cosa drammaticamente seria ed oggettivamente pericolosa. Il pericolo maggiore è la sottovalutazione di questo fenomeno criminale! Comparare la mafia con una banda di ladroni rischia di ingenerare il convincimento che, esiste una mafia “buona” ed una mafia “cattiva”. La mafia è un fenomeno criminale che non si limita a rubare soldi pubblici, ma trasforma la propria organizzazione in un contropotere che si è potuto arginare soltanto dopo il sacrificio di uomini come Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Rosario Livatino, Rocco Chinnigi, insieme con gli altri Magistrati e gli Uomini e Donne delle forze dell’ordine che hanno pagato con la vita, il loro attaccamento al dovere. Equiparare la mafia a delle bande di borseggiatori (pur potenti ed organizzate) è una sottovalutazione del potere mafioso che è nascosto, ma ancora ben radicato nel nostro tessuto sociale. Avere escluso l’aggravante mafiosa non è una sconfitta per la Procura di Roma, che probabilmente l’aveva messa in conto. L’aggravante mafiosa consente all’Inquirente procedure di indagine più celeri e meno “garantiste” e quando ciò è possibile è utile usare gli strumenti che la legislazione consente per arrivare, presto e bene alla conclusione delle indagini. Le condanne hanno confermato che le indagini furono condotte seriamente e l’impianto accusatorio ha sostanzialmente retto all’esame dibattimentale. Un’ultima curiosità: anche nel processo contro Alberto Teardo vi fu un Buzzi fra gli imputati. Si trattava di tale Bruno Buzzi (certamente omonimo del Buzzi romano) ex Segretario UIL, che fu assolto per non avere commesso il fatto.

( Lorenzo Ivaldo)

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