Il Tar Liguria ha chiesto al Comune di Pietra Ligure di depositare in giudizio la copia integrale della sentenza di condanna del luglio del 2017, da parte del Tribunale penale di Savona, di cinque persone, per la vicenda dell’appalto rifiuti. Un bando avviato nel 2013 e segnato da colpi di scena sconfinati nel contenzioso amministrativo e in procedimenti penali: all’appalto avevano partecipato due concorrenti, Ata Spa di Savona e Teknoservice di Piossasco. Quest’ultima veniva esclusa dalla gara e nel 2014 Ata Spa si era così aggiudicata il servizio per un importo di 10,8 milioni di euro (6 anni di gestione). Teknoservice si era rivolta al Tar Liguria contro il Comune di Pietra e Ata chiedendo l’annullamento dell’appalto e il Tribunale amministrativo, esaminate le carte, aveva chiesto al Comune di Pietra Ligure, in attesa della sentenza di merito, di valutare “l’opportunità di pronunciarsi in autotutela sulle questioni poste dalla ricorrente”.
Di qui la scelta di annullare d’ufficio gli atti della commissione di gara relativi all’affidamento del servizio. Nel frattempo la Procura aveva accertato delle irregolarità con ipotesi di turbativa d’asta, corruzione e truffa. Il passo successivo era stato la nomina di una nuova commissione di gara con il compito di rivisitare le offerte tecniche di Ata e Teknoservice. Anche tale revisione, tuttavia, non modificava l’esito della gara, con la conferma dell’affidamento del servizio di igiene urbana ad Ata. Nuovo ricorso della ditta piemontese, nuovo intervento del Tar e, nell’ottobre 2017, la nomina della terza commissione giudicatrice, che escludeva Ata dalla gara, senza tuttavia affidare il servizio all’altro concorrente.Ora dovrebbe essere bandita un’altra gara, ma nel frattempo i successivi ricorsi di Ata al Tar hanno fatto il loro corso. Senza ancora giungere ad una decisione. La seconda sezione del Tribunale Amministrativo ha ora chiesto di poter studiare la sentenza penale del luglio 2017, fissando al prossimo 18 settembre l’udienza per l’ulteriore trattazione del ricorso. Secondo il ricorso presentato da Ata, infatti, la sentenza non contiene elementi quali il grave errore professionale o la grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni che possano giustificare l’annullamento del contratto.