La riforma del processo civile nel diritto di famiglia: le novità in vigore dal 2022

La Riforma del processo civile (legge n. 206 del 26/11/2021), entrata in vigore per buona parte dal 22 giugno 2022, prevede diverse novità per quanto riguarda il diritto di famiglia e dei minori. Si tratta di disposizioni di carattere precettivo destinate a trovare applicazione in tutti i procedimenti instaurati a partire dal 22 giugno 2022, anche se in realtà sono previste tre fasi in cui le disposizioni si applicheranno gradualmente:

  • il 22 giugno 2022 entrano in vigore le norme immediatamente precettive;
  • il 24 dicembre 2022 entrano in vigore le riforme per le quali è previsto incarico al Governo;
  • il 24 dicembre 2024 sarà istituito il Tribunale Unico per le Persone, i Minorenni e le Famiglie.

Andiamo dunque a vedere quali sono le novità previste dalla riforma nell’ambito del diritto di famiglia.

Modifica della ripartizione delle competenze fra Tribunale Ordinario e Tribunale per i minorenni

La legge interviene sull’art. 38 del Codice Civile ampliando le competenze spettanti al Tribunale ordinario. Il Tribunale ordinario sarà chiamato a pronunciarsi:

  • sulla decadenza e la reintegrazione della responsabilità genitoriale sui figli;
  • sulla condotta del genitore pregiudizievole ai figli;
  • sull’eliminazione e riammissione nell’amministrazione del patrimonio dei figli;

La nuova ripartizione delle competenze si attua in vista di un futuro accorpamento in un tribunale unico, che sarà denominato Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. Questo si occuperà di tutti i procedimenti in materiale familiare e minorile che al momento attuale sono di competenza del TO, del TM o del Giudice Tutelare. D’altronde, la disparità di procedure causa discriminazioni e disparità denunciate da tempo da qualsiasi avvocato esperto in diritto di famiglia; l’istituzione di un tribunale unico ha proprio la funzione di porre fine allo spinoso dibattito sulla ripartizione delle competenze fra i diversi organi giurisdizionali che da anni affligge il nostro sistema. Il Tribunale Unico andrà a sostituire il Tribunale per i Minorenni e sarà articolato in sezioni circondariali (composizione monocratica) e distrettuali (composizione collegiale).

Nuova disciplina dell’allontanamento d’urgenza del minore

Il nuovo testo dell’art. 403 del Codice Civile introduce un maggiore controllo giurisdizionale riguardo l’allontanamento d’urgenza del minore. È previsto che l’autorità responsabile del provvedimento avvisi immediatamente il Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni, entro 24 ore dal collocamento del minore in sicurezza. Il PM, entro le successive 72 ore, può revocare il provvedimento o chiederne la convalida al Tribunale per i Minorenni. Entro le successive 48 ore il Tribunale per i Minorenni convalida il provvedimento, incarica il curatore speciale del minore e fissa l’udienza entro 15 giorni, a seguito della quale lo stesso Tribunale pronuncerà il Decreto di conferma, revoca o modifica del provvedimento.

Revisione delle norme riguardo il curatore speciale del minorenni

La riforma è intervenuta anche sulle ipotesi in cui il minore, in quanto parte del processo, abbia bisogno di un rappresentante, quale è il curatore speciale. Gli scenari possibili sono due:

  • la presenza di un curatore speciale è obbligatoria, pena l’annullamento dei procedimenti, in casi di decadenza della responsabilità genitoriale, affidamento eterofamiliare, procedimenti per dichiarare lo stato di abbandono del minore, provvedimento confermativo dell’allontanamento familiare ex art. 403 c.c., situazione di pregiudizio del minore che ne preclude la rappresentanza processuale e richiesta del minore ultraquattordicenne.
  • la presenza di un curatore speciale è facoltativa nell’ipotesi di una temporanea inadeguatezza dei genitori per gravi ragioni a rappresentare gli interessi del minore.

Oltre a questo, si assegnano al curatore speciale poteri di natura sostanziale e si consente allo stesso minore che abbia più di 14 anni, ai genitori, al tutore e al PM di chiedere la revoca del curatore per ragioni comprovate.

Estensione dell’ambito applicativo della negoziazione assistita

La negoziazione assistita è già prevista di norma per separazioni e divorzi, viene ora estesa a:

  • disciplina dell’affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio;
  • mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti;
  • determinazione dell’assegno richiesto dal figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente;
  • decisione degli alimenti ex art 433 c.c.

Specializzazione per i consulenti tecnici in ambito familiare

La riforma auspica una maggiore attenzione alla formazione e alla correttezza delle nomine di consulenti tecnici e periti, nell’ambito dei CTU troveremo anche le categorie della neuropsichiatria infantile, della psicologia dell’età eevolutiva e della psicologia giuridica o forense.

La creazione del rito unico in materia di persone, minorenni e famiglie

Nella seconda fase sarà creato un rito unico in materia di persone, minorenni e famiglie che interesserà tutti i procedimenti relativi a persone, minorenni e famiglie sia di competenza del TO che del TM, fatta eccezione per la dichiarazione dello stato di adottabilità, l’adozione dei minori e l’immigrazione. Verranno poi introdotte ulteriori misure per incentivare la negoziazione assistita familiare, ad esempio gli accordi risultanti da questa procedura potranno contenere clausole su trasferimenti immobiliari o prevedere assegni di mantenimento. 

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