Dopo 23 anni è “passato in giudicato” un annoso contenzioso, avviato nel 1994 dal Comune di Pietra Ligure contro il Comune di Loano e originato dall’autorizzazione concessa dal Comune di Loano alla realizzazione del porto turistico, al confine tra i territori dei due Enti. La prima sezione del Tar della Liguria, decidendo nel merito dopo l’udienza tenuta il 15 dicembre scorso, ha finalmente dichiarato “improcedibili” i ricorsi, compensando le spese processuali sostenute dalle due Amministrazioni e dalla società controinteressata, Marina di Loano Spa (già Portobello Spa) chiamata in causa dall’Amministrazione pietrese. Il Comune di Pietra era rappresentato dall’avvocato Pier Giorgio Alberti, il Comune di Loano dall’avvocato Luigi Cocchi e Marina di Loano era rappresentata dagli avvocati Enrica Croci, Giovanni Gerbi e Lorenzo Acquarone.
Pietra Ligure aveva chiesto ai giudici l’annullamento della concessione a costruire rilasciata nel 1993 dal Comune di Loano a favore della società Portobello, esponendo il “grave danno” che sarebbe stato rappresentato dalla realizzazione del porto, che avrebbe comportato l’erosione delle spiagge del litorale appartenente al territorio del Comune. Con una prima sentenza, nel 1995, il Tribunale Amministrativo Regionale dispose l’acquisizione di documenti presso la Regione Liguria. Successivamente la causa venne sottoposta a numerosi rinvii e cancellazioni dal ruolo, richiesti da Pietra Ligure. Un’ordinanza del febbraio 2017 ha infine rimesso in moto il procedimento. Nel frattempo, però, il porto turistico è stato completato ed è ormai in piena attività da anni.
Per oltre venti anni si sono susseguiti verifiche e controlli sulle iniziative che Marina di Loano ha predisposto, in sequenza, per la tutela del litorale: provvedimenti – ha rilevato il Tar – che il Comune di Pietra Ligure non ha provveduto ulteriormente ad impugnare. Motivazione che il collegio giudicante ha ritenuto valida per stabilire l’improcedibilità dei ricorsi proposti da Pietra Ligure: il collaudo delle opere portuali realizzate ed il mancato accertamento del danno originariamente enunciato configurano il venir meno dell’interesse del Comune ricorrente. E l’eventuale esito della lite, favorevole a Pietra Ligure, non cambierebbe sostanzialmente le cose. I ricorsi sono stati quindi dichiarati improcedibili e le spese compensate “sussistendo eccezionali ragioni derivabili dalla lontananza nel tempo dei fatti per cui è lite e dalla complessità delle opere realizzate”.