Home ATTUALITÀ Maternità surrogata, un diritto o il venir meno di esso?

Maternità surrogata, un diritto o il venir meno di esso?

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Rimaniamo ancora nell’argomento “sessualità e famiglia” e pubblichiamo la nota inviataci dall’amico Valter Lazzari, per conto dell’Associazione Scienza e Vita, puer se, è bene sottolineare, il parere della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo – organo del Consiglio d’Europa – non è proprio quello sinteticamente riferito dal professor Gambino, di cui comunque va condivisa la presa di posizione dal punto di vista etico.

Di seguito il commento del professor Gambino:

Parere Cedu maternità surrogata, Gambino (Scienza & Vita): “Divieto utero in affitto non ammette scorciatoie”

“Il parere di Strasburgo interpreta la Convenzione europea per i diritti 
dell’uomo, assolutizzando un presunto diritto alla vita privata e 
familiare del tutto privo di senso in quanto in capo ad un minore in 
tenera età che, come noto, è totalmente incapace di esprimersi a 
riguardo”. Così il commento del giurista prof. Alberto Gambino, 
presidente di Scienza & Vita e Prorettore dell’Università Europea di 
Roma.
“Con questo parere si trascura drammaticamente – prosegue Gambino – il 
fatto che la pratica della maternità surrogata per gran parte dei 
cittadini europei offende in modo intollerabile la dignità della donna e 
mina nel profondo le relazioni umane e il principio fondamentale della 
responsabilità per il fatto della generazione”. “Forzare un ordinamento 
che non ammette la surrogazione di maternità, come quello francese, 
attraverso scorciatoie arbitrarie in tema di filiazione – edulcorando 
con evidente ipocrisia la figura del soggetto che paga per avere un 
figlio di altri, utilizzando l’espressione ‘madre d’intenzione’ – lascia 
davvero perplessi e non rappresenta i valori dell’Europa, culla di 
civiltà, e non di legittimazione di pratiche aberranti come l’utero in 
affitto”. “Confidiamo – conclude Gambino – che in vista delle prossime 
elezioni europee, tutti i partiti che riconoscono la dignità di ogni 
essere umano e la straordinaria peculiarità dell’essere madre, 
confermino con determinazione la loro contrarietà assoluta alla pratica 
aberrante della maternità surrogata”.

Di seguito vale la pena di riportare, dal sito “Altalex”, il commento sulla sentenza della Corte Europea, articolato, pronunciato a seguito di un caso specifico, riguardante i coniugi Manneson;

“Pur riconoscendo che gli Stati devono avere un ampio margine di apprezzamento nel prendere decisioni su questioni eticamente sensibili, quali la maternità surrogata, il mancato riconoscimento del rapporto di filiazione influenzerebbe inevitabilmente la vita familiare dei minori, i cui interessi devono sempre essere considerati come preminenti.
In questi casi, infatti, il legame di parentela coinvolge un aspetto fondamentale dell’identità dell’individuo.    Pur avendo le autorità francesi, garantito la possibilità di instaurare una condizione di vita familiare equiparabile a quella di altre famiglie – la Corte osserva – la bambina si troverebbe in uno stato di incertezza giuridica che minaccerebbe la sua identità all’interno della società francese (difficoltà nell’ottenimento della cittadinanza, i diritti successori). Secondo le autorità francesi, intervenendo a livello legislativo tutelando gli interessi del minore, il riconoscimento di effetti a un contratto vietato dall’ordinamento francese, in virtù dei principi fondamentali su cui si basa, introdurrebbe un forte elemento di incoerenza.
Alla luce di tali considerazioni, le autorità nazionali avevano concluso che la soluzione migliore per tutelare la minore evitando contraddizioni nell’ordinamento interno, poteva essere quella di consentire la trascrizione del solo legame di filiazione con il padre biologico.
Quanto al riconoscimento del legame con la madre così detta “intenzionale”, ossia non biologica, la Corte di Cassazione francese ha chiesto un parere sui limiti e la discrezionalità degli Stati in materia di trascrizione degli atti di nascita formati all’estero, in cui la bambina nata dalla surrogazione di maternità, risultava figlia anche della Sig.ra Menneson.

La Corte Edu, con questa decisione, ha sottolineato che l’articolo 8 della Convenzione non impone un obbligo generale agli Stati di riconoscere ab initio una relazione genitore-figlio tra il bambino e la madre non biologica. Il miglior interesse del bambino deve essere valutato in concreto. Non spetta alla Corte ma alle autorità nazionali valutare se e quando, nelle circostanze concrete del caso, il legame madre-figlio sia diventato una realtà stabile.
In conclusione, il diritto del minore al rispetto della vita privata ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione, richiede che la legislazione nazionale preveda la possibilità di riconoscere una relazione genitore-figlio con la madre designata, ossia indicata nel certificato di nascita legalmente stabilito all’estero.
Tale riconoscimento non deve necessariamente avvenire consentendo la trascrizione del certificato di nascita nei registri dello Stato. Un altro mezzo a tal fine utilizzabile, può essere l’adozione del bimbo da parte della madre designata, a condizione che la procedura stabilita dalla legislazione nazionale garantisca che possa essere attuata tempestivamente ed efficacemente, nel rispetto dell’interesse superiore del minore.”

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